STATUTO - LACLESSIDRABDT

Vai ai contenuti

STATUTO

CHI SIAMO


"LA CLESSIDRA"
Banca del Tempo


S T A T U T O



Art. 1 – Costituzione e sede
1. L’anno 2013,  il giorno 30 del mese di  settembre,  in Verona, presso i locali del Palazzo Civico in  Piazza Roma n.8,  si riuniscono i soci fondatori per costituire un’Associazione denominata BANCA DEL TEMPO "LA CLESSIDRA" , con sede legale in  37135 VERONA, presso l’indirizzo del Presidente.

2. L’Associazione è regolata dal presente Statuto, dal Regolamento interno, e dalle norme di legge in materia.
3. L’Associazione ha durata illimitata, ma potrà essere sciolta anticipatamente con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.


Art. 2 – Natura e finalità dell’Associazione.
L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, e non si propone scopi di lucro.

Essa favorisce lo scambio di servizi, saperi ed esperienze tra gli associati senza alcuna  intermediazione di carattere monetario, ma avendo come unità di misura il tempo impiegato.
Le prestazioni non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato. La reciprocità dello scambio (si dà e si riceve) la differenzia da altre forme di volontariato. In particolare, l’Associazione si richiama e si coordina al progetto di una Banca del Tempo già fatto proprio dal Comune di Verona con D.G. n° 444 dell’1/7/99 e successive norme di attuazione prot. N° 23337 del 2000, nella specie art. 3 e 13. Si coordina inoltre con le altre Banche del Tempo esistenti.
L’Associazione può partecipare, in qualità di Socio, ad altre Associazioni aventi scopi analoghi o complementari.

Gli scopi che l’Associazione si prefigge sono i seguenti:
Costruire una rete di solidarietà che rafforzi le relazioni umane e sociali.
Valorizzare risorse e disponibilità dei singoli.
Sviluppare tra i singoli e nel gruppo la capacità di auto-organizzarsi.
Maturare la consapevolezza che il soddisfacimento dei bisogni essenziali e non essenziali produce un arricchimento personale.
Promuovere occasioni per favorire l’incontro tra i soci e la collaborazione tra le diverse fasce generazionali.

Promuovere studi, ricerche, attività di formazione, iniziative culturali e ricreative, volte a migliorare la qualità della vita personale e sociale.


Art. 3  – Settori di attività

La Banca del Tempo individua i settori di attività che può offrire ai propri soci, che ne dovranno tener conto nelle loro richieste ed offerte.

I settori sono:
1) compagnia e tempo libero
2) viaggi
3) commissioni e disbrigo pratiche burocratiche
4) piante, orto e giardino
5) cura e assistenza  bambini
6) preparazione cibi e dolci
7) hobbies e sport
8) consulenze varie
9) cura animali domestici
10) uso computer e internet
11) emergenze domestiche
12) lavori interni di organizzazione e Segreteria

La Banca del Tempo, tenendo conto delle richieste e propensioni dei propri Soci, potrà in qualunque momento ampliare e/o modificare l’elenco dei settori di attività.


Art. 4 – I Soci

1. Il numero dei Soci è illimitato. Possono aderire all’Associazione tutte le persone maggiorenni (italiane e straniere), che ne condividono le finalità.
2. L’ammissione dei Soci avviene su domanda scritta dell’aspirante al Consiglio Direttivo, nella quale il candidato si impegna a scambiare il proprio tempo, e assume diritti e doveri.
3. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale fissata dall’Assemblea Ordinaria.
4. L’appartenenza all’Associazione impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto, del Regolamento interno, e delle decisioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

5. I Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

6. Ogni Socio può esprimere un solo voto. E’ ammesso anche il voto su delega. Ogni Socio presente all’Assemblea ha facoltà di portare una sola delega.


Art. 5 – Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio può cessare per uno dei seguenti motivi:

  • dimissioni volontarie, che dovranno essere comunicate all’Associazione;

  • per delibera del consiglio direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per avere violato le norme e gli obblighi dello statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

  • per ritardato pagamento dei contributi dell’anno in corso entro il mese di Marzo.


Art. 6 – Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea

  • il Consiglio direttivo

  • il Presidente

  • il Vice Presidente

  • il Tesoriere.

  • Il collegio dei probiviri


Art. 7 – Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

Tutti i Soci in regola con il versamento del contributo associativo hanno il diritto-dovere di partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale previsto al 31 dicembre di ogni anno,  per l’approvazione del bilancio consuntivo nonché per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del consiglio direttivo o su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci. I verbali della riunione dell’assemblea sono redatti in apposito registro da un socio designato dal presidente o da chi per lui.
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

  • discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi,  sulle relazioni del consiglio Direttivo, sul piano di lavoro dell’associazione e sul regolamento interno;

  • eleggere i membri del consiglio direttivo e il collegio dei Probiviri;

  • fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali nonché la penale per i ritardati pagamenti

  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

  • deliberare sullo scioglimento dell’Associazione

  • deliberare sulle modifiche dello statuto

  • deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione

  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

L’Assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione, ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea. La convocazione deve contenere l’Ordine del Giorno,  il luogo, la data e l’ora dell’adunanza.
L’Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’O.d.G.. I voti sono espressi con scrutinio segreto.
L’Assemblea in forma straordinaria, è richiesta, tra l’altro, per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell’Associazione, ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei Soci.
In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un quarto del corpo sociale. Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di due terzi degli associati presenti.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età, ovvero da un Socio nominato dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario.


Art. 8 – Presidente
Il Presidente presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Può altresì intrattenere rapporti con Istituti di Credito e con gli Enti Locali.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione. A lui spetta l’emissione di tutti gli atti che impegnano l’Associazione sia nei confronti dei Soci che di terzi.
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di sua assenza o di impedimento le sue mansioni spettano al Vice Presidente o ad un Consigliere delegato.


Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, compreso il Presidente e il Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spetta:

  • eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e  il Tesoriere

  • deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo, a tale riguardo, tutte le iniziative  ritenute necessarie

  • predisporre i programmi di lavoro da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea

  • procedere periodicamente alla revisione dell’elenco dei soci

  • l’obbligo di redigere per tempo il bilancio in forma analitica.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica un anno,  ed è sempre rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritengano necessario.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio stesso, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le sedute e le deliberazioni sono verbalizzate dal segretario, nominato di volta in volta tra i presenti del Consiglio, e sottoscritte da tutti i Consiglieri presenti.

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

Art. 10 - Patrimonio

La dotazione patrimoniale dell’Associazione costituisce il fondo comune della stessa, ed è costituito dalle quote di iscrizione e dagli eventuali contributi dei Soci e di terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali.


Art. 11 – Copertura assicurativa

L’Associazione prevede la stipula di una assicurazione a copertura di danni a persone e cose provocati nell’ambito di esercizio delle proprie attività . La responsabilità dell’eventuale danno è comunque personale ed individuale.
La Banca del Tempo non assume quindi nessuna responsabilità o legittimazione passiva circa i danni provocati dai propri associati, nonché in merito all’eventuale inadeguatezza della liquidazione assicurativa.


Art. 12 – Esercizio finanziario

    1.  L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

    2.  L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione sono affidate al Tesoriere che illustra annualmente il rendiconto all’Assemblea.
    3.  Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’assemblea dei Soci entro i termini statutari.

   4. L’Assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione degli eventuali residui, che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. E’ assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili fra i Soci, anche in forma indiretta.


Art. 13 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell’Associazione, richiesto e deliberato dai due terzi dei componenti l’Assemblea, il Consiglio Direttivo assume le funzioni di liquidatore.
In tal caso, eventuali residui attivi del bilancio saranno impegnati secondo le indicazioni dell’Assemblea, comunque devoluti a scopi sociali.


Art. 14 - Controversie

Tutte le eventuali controversie tra i Soci, riguardanti il rapporto associativo, nonché tra questi e l’Associazione, e/o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con l’esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri, che dovranno essere nominati dall’Assemblea ordinaria; essi giudicheranno ex  bono et ex aequo senza formalità di procedura. Il loro giudizio sarà inappellabile.


Art. 15 – Regolamento interno

Le norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto sono disciplinate con regolamento interno.


Art. 16 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente  Statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia, nonché ai principi generali dell’ordinamento.




Torna ai contenuti